(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 6 del 26 marzo 2003) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. Modifiche all'art. 12 della legge regionale n. 3/1999 1. La lettera c) del comma 2 dell'Art. 12 della legge regionale 22 gennaio 1999, n. 3 (conferimento agli enti locali di funzioni e compiti amministrativi della Regione in materia di edilizia residenziale pubblica, opere pubbliche, espropriazioni, viabilita', trasporti e aree naturali protette) e' sostituita dalla seguente: «c) le funzioni relative al rilascio dell'autorizzazione per l'espletamento di gare con veicoli a motore su strade ordinarie di interesse interprovinciale di cui all'Art. 162, comma 1, del decreto legislativo n. 112/1998, su strade che costituiscono la rete di interesse nazionale e su strade regionali, di cui all'Art. 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (nuovo codice della strada) e successive modificazioni, in ragione dell'estesa chilometrica prevalente». 2. Dopo la lettera c) del comma 2 dell'Art. 12 della legge regionale n. 3/1999 e' inserita la seguente: «c-bis) le funzioni relative al rilascio dell'autorizzazione per l'espletamento di gare atletiche, ciclistiche e di gare con animali o con veicoli a trazione animale su viabilita' ordinaria che interessa piu' comuni, in ragione dell'estesa chilometrica prevalente».