(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 6
                         del 26 marzo 2003)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
la seguente legge regionale:

                               Art. 1.
        Modifiche all'art. 12 della legge regionale n. 3/1999
    1.  La  lettera c) del comma 2 dell'Art. 12 della legge regionale
22 gennaio  1999,  n.  3 (conferimento agli enti locali di funzioni e
compiti   amministrativi   della   Regione  in  materia  di  edilizia
residenziale  pubblica,  opere pubbliche, espropriazioni, viabilita',
trasporti e aree naturali protette) e' sostituita dalla seguente:
    «c)  le  funzioni  relative  al  rilascio dell'autorizzazione per
l'espletamento  di  gare  con veicoli a motore su strade ordinarie di
interesse  interprovinciale di cui all'Art. 162, comma 1, del decreto
legislativo  n.  112/1998,  su  strade  che  costituiscono la rete di
interesse  nazionale  e  su  strade  regionali, di cui all'Art. 9 del
decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (nuovo codice della strada)
e  successive  modificazioni,  in  ragione  dell'estesa  chilometrica
prevalente».
    2.  Dopo  la  lettera  c)  del  comma  2 dell'Art. 12 della legge
regionale n. 3/1999 e' inserita la seguente:
    «c-bis)  le funzioni relative al rilascio dell'autorizzazione per
l'espletamento di gare atletiche, ciclistiche e di gare con animali o
con  veicoli a trazione animale su viabilita' ordinaria che interessa
piu' comuni, in ragione dell'estesa chilometrica prevalente».